impianti elettrici di messa a terra - Organismo abilitato per le verifiche periodiche obbligatorie di legge

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impianti elettrici di messa a terra

Impianti elettrici
Indicazioni utili sulle verifiche degli impianti elettrici di messa a terra

Il DPR n. 462 del 2001 obbliga i datori di lavoro a effettuare la verifica periodica su:

Impianti di messa a terra di impianti elettrici con tensione di alimentazione inferiore a 1000 Volt;
Impianti di messa a terra di impianti elettrici con tensione di alimentazione oltre i 1000 Volt;
Impianti elettrici installati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;
Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

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La Società Verifiche Periodiche Impianti (SO.VE.P.I.) srl, in assistenza al cliente, verifica assieme allo stesso la documentazione esistente e/o mancante per lo svolgimento del servizio, effettua la verifica ispettiva attraverso prove strumentali e visive e gestisce telematicamente i dati della verifica e il rilascio del verbale.

Alcune utili notizie:

CHI PUO´ EFFETTUARE LE VERIFICHE DI MESSA A TERRA?

Le verifiche sono effettuate da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, come la SO.VE.P.I. Srl, da ASL o ARPA regionali.

I controlli periodici effettuati da installatori e manutentori di impianti elettrici sono importanti e utili hai fini della sicurezza,
ma non valgono ai fini dell´adempimento a quanto disposto dal DPR 462/01.


Denuncia ed esercizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Ai sensi dell´art. 2 del DPR 462/01, la dichiarazione di conformità rilasciata dall´installatore corredata di tutti gli allegati obbligatori, equivale a tutti gli effetti all´omologazione dell´impianto che puó quindi essere messo in esercizio. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio, il Datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità all´INAIL e all´ASL (o, a seconda delle regioni, all´ARPA) territorialmente competenti. Solo nei comuni singoli o associati ove sia attivo lo Sportello Unico per le Attività Produttive, la dichiarazione di conformità deve essere inoltrata esclusivamente allo stesso. Durante l´esercizio dell´impianto il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione ed è tenuto altresì a far sottoporre lo stesso a verifica periodica. La periodicità della verifica è biennale per gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio; è quinquennale in tutti gli altri casi.

Denuncia ed esercizio degli impianti elettrici installati nelle zone con pericolo d’esplosione
Ai sensi dell´art. 5 del DPR 462/01, la messa in esercizio degli impianti ubicati in luoghi con pericolo d’esplosione puó avvenire solo dopo la verifica di conformità effettuata dall´installatore dell´impianto con il contestuale rilascio al Datore di lavoro della relativa dichiarazione di conformità che, entro 30 giorni, deve essere inviata all´ASL o all´ARPA competenti per territorio (oppure, ove attivo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive); l'omologazione è effettuata dall´ASL o dall´ARPA mediante una prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti denunciati. Durante l´esercizio degli impianti il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione ed è tenuto altresì a far sottoporre gli stessi a verifica periodica ogni due anni.

Altri obblighi a carico del Datore di lavoro
La comunicazione tempestiva agli uffici competenti per territorio dell´INAIL e dell´ASL (o ARPA) della cessazione d’esercizio, delle modifiche sostanziali preponderanti e del trasferimento o spostamento degli impianti. La modifica sostanziale dell´impianto rende inoltre necessaria l´effettuazione di una verifica straordinaria.

Verifiche straordinarie
Sono da effettuarsi sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI e comunque nei casi di esito negativo della verifica periodica, di modifica sostanziale dell´impianto o dietro richiesta del Datore di lavoro. l´effettuazione di una verifica straordinaria non modifica in alcun modo le scadenze delle verifiche periodiche che continuano ad essere "conteggiate" a partire dalla data di messa in esercizio dell´impianto.

Soggetti abilitati all´effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie
Ai sensi degli artt. 4 e 6 del DPR 462/01, per l´effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie il Datore di lavoro puó rivolgersi all´ASL (o, a seconda delle regioni, all´ARPA), o in alternativa a Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

La SO.VE.P.I. Srl è stata autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti contemplati nel DPR 462/01 con Decreto del Ministero delle Attività Produttive.

Domande più comuni sulle verifiche degli impianti elettrici di messa a terra

QUANDO DEVO FARE LA VERIFICA?

Le verifiche sono periodiche e devono essere fatte ogni 2 o 5 anni. Le verifiche a 2 anni sono per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, per gli impianti installati nei cantieri, nei locali medici e negli impianti MARCI ( maggior rischio in caso

d´incendio )


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I CONDOMINI SONO OBBLIGATI ALLA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI TERRA?

La risposta è affermativa, in quanto in essi si individuano ambienti di lavoro. Infatti anche qualora non vi fossero rapporti di lavoro dipendente strictu sensu, (portierato, etc.) occorre comunque garantire l’incolumità di coloro che sono chiamati a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove è installato un impianto elettrico (ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc). Ove si verificassero incidenti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non v’è dubbio che ne risponda il proprietario e/o amministratore.

SO.VE.P.I. Srl - Via Pietro Tacca, 2 - 54100 Massa (MS) - P.IVA 01255140459

Verifiche periodiche di legge su impianti elettrici di messa a terra, attrezzature di sollevamento, attrezzature in pressione, ascensori e montacarichi

- In tutta Italia: verifica impianti elettrici di messa a terra, scariche atmosferiche, verifica impianti elettrici con pericolo di esplosione - verifica ascensori e montacarichi;
- In Toscana, Liguria e Emilia Romagna verifiche attrezzature di sollevamento cose e attrezzature sollevamento persone ( gru, autogru, piattaforme di lavoro autosollevanti, ponti mobili sviluppabili ( PLE ), carroponte, gru a torre, gru a bandiera, gru a mensola, gru a cavalletto, gru su autocarro, gru a portale, carrelli elevatori a braccio telescopico, argani, ascensori da cantiere, scale aeree inclinabili, idroestrattori, ecc. ) - impianti in pressione gas vapore e riscaldamento (es. recipenti a pressione, generatori di vapore. ecc.)
Le principali zone di attività per le verifiche periodiche di impianti elettrici di messa a terra sono la Regione TOSCANA, la Regione LIGURIA e la regione EMILIA ROMAGNA - SO.VE.P.I. Srl si interessa di verifiche periodiche  e strordinarie degli ascensori e montacarichi di cui al DPR 162/99, delle verifiche degli impianti elettrici di messa a terra di cui al DPR 462/01 e delle verifiche delle attrzatture di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/08 (gru a portale, gru a torre, gru a cavalletto, gru a ponte, gru a bandiera, gru a mensola, ascensori e montacarichi da cantiere, Piattaforme di lavoro autosollevanti, carri raccogli frutta, ponti mobili sviluppabili, ecc).




Verifiche impianti elettrici di messa a terra, attrezzature di sollevamento, ascensori nelle regioni di:
- Toscana: Lucca, Pistoia, Prato, Pisa, Firenze, Livorno, Siena, Arezzo, Grosseto;
- Liguria: La Spezia, genova, Savona, Imperia;
- Emilia Romagna: Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena , Rimini.




Verifiche impianti elettrici di messa a terra, attrezzature di sollevamento, ascensori nelle regioni di:
- Toscana: Lucca, Pistoia, Prato, Pisa, Firenze, Livorno, Siena, Arezzo, Grosseto;
- Liguria: La Spezia, genova, Savona, Imperia;
- Emilia Romagna: Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena , Rimini.
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